Statuto
Denominazione, sede e durata
Art.1) E' costituita, a tempo indeterminato, l’Associazione Laureati della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Padova, in breve denominata ALEP.
L’Associazione si configura come un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS.
L’Associazione ha sede in Padova, in via Giovanni d'Alemagna, n. 17.
Scopo e oggetto
Art.2) ALEP è un’Associazione senza fini di lucro, laica e apartitica. Essa persegue lo scopo di promuovere attività culturali nell’ambito delle discipline di studio impartite dalla Facoltà di Economia, di offrire ai laureati ed ai laureandi della predetta Facoltà opportunità di formazione post lauream e di sviluppare occasioni di confronto tra tali laureati e il corpo docente e studente dell’Ateneo patavino.
Art.3) ALEP nel perseguire il suo scopo sociale raccoglie le informazioni sulla carriera accademica e professionale dei propri soci e può diffonderle, previo consenso dei soci stessi.
Art.4) ALEP svolge attività di orientamento degli studenti e dei laureati nel mondo del lavoro, realizza iniziative culturali e professionali a favore dei soci, nonché organizza convegni e dibattiti pubblici su tematiche di interesse economico, giuridico e sociale, anche avvalendosi delle competenze presenti nel corpo accademico dell’Ateneo patavino.
Art.5) ALEP pubblica libri, riviste o notiziari, distribuendoli eventualmente con strumenti informatici.
Art.6) ALEP organizza gite, visite guidate e scambi culturali, in Italia e all’estero, nonché finanzia e sostiene analoghi progetti attivati dall’Università di Padova.
Art.7) L’Associazione potrà aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con altri organismi o associazioni per il raggiungimento delle proprie finalità.
Patrimonio
Art.8) Le risorse economiche necessarie al funzionamento ed allo svolgimento dell’attività dell’Associazione, possono derivare da:
- quote associative;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- contributi di privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrate.
Art.9) I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.
I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai soci.
Art.10) Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dal Consiglio Direttivo che delibera sull’utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie della Associazione.
Il Presidente compie i relativi atti giuridici in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.
Art.11) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione e con la normativa vigente.
Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’Assemblea e compie i relativi atti giuridici.
Art.12) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo presenta all’Assemblea per la sua approvazione entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
È vietato distribuire ai soci utili o avanzi di amministrazione anche in forma indiretta.
Gli utili o gli avanzi di amministrazione devono essere capitalizzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.
Art.13) Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.
Art.14) In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, i beni che dovessero residuare dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociali operanti nell’ambito universitario, individuate dall’Assemblea Straordinaria contestualmente alla nomina dei liquidatori.
Soci
Art.15) I soci dell’Associazione sono:
ordinari;
effettivi;
onorari.
Art.16) Sono soci ordinari di diritto tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Padova, sin dal conseguimento del predetto titolo. I soci ordinari non hanno alcun obbligo nei confronti dell’Associazione e possono recedere in qualsiasi momento senza preavviso.
Art.17) Sono soci effettivi quei soci ordinari che versano il contributo annuo deciso dal Consiglio Direttivo.
Possono essere soci effettivi anche gli studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di studio della Facoltà di Economia dell’Università di Padova, i quali facciano domanda al Presidente. L’ammissione di soci effettivi non ancora in possesso di alcun titolo di studio rilasciato dalla Facoltà succitata deve avvenire senza distinzioni di razza, di sesso, di religione o di censo e spetta al Consiglio Direttivo, la cui determinazione è insindacabile.
Art.18) Sono soci onorari le persone fisiche, ovvero le persone giuridiche, anche non laureate presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Padova, che si sono distinte per il loro spirito solidaristico, per la loro condivisione delle finalità dell’Associazione, o per aver contribuito in maniera rilevante al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione. I suddetti soci non sono tenuti al versamento del contributo annuo.
Art.19) I soci aderiscono alle finalità di ALEP e osservano le disposizioni del presente Statuto.
I soci prestano liberamente la propria attività volontaria in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, nelle forme e nei modi stabiliti dall’Associazione.
L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo specifica deroga autorizzata dal Presidente. Al socio possono soltanto essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione stessa.
Art.20) La qualità di socio si perde:
per scioglimento o estinzione dell’Associazione;
per esclusione dall’Associazione;
per recesso volontario del socio;
La qualità di socio effettivo si perde inoltre per il mancato pagamento della quota associativa annuale.
L’esclusione viene proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall’articolo 26, comma 3.
Il recesso volontario deve essere inoltrato per iscritto al Presidente.
I soci esclusi o receduti non hanno alcun diritto di richiedere quanto hanno, a qualsiasi titolo, versato o conferito all’Associazione.
Art.21) L’Associazione può assicurare i propri soci che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
Organi dell’Associazione
Art.22) Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.
Assemblea dei soci
Art.23) L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, se prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche gli assenti e i dissenzienti.
Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti i soci effettivi e onorari.
L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
Art.24) 1. L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
elegge il Presidente, i membri elettivi del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori;
delinea gli indirizzi generali dell’Associazione;
nomina i soci onorari;
delibera su proposte e argomenti indicati nell’ordine del giorno.
2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, secondo quanto disposto dall’articolo 12.
3. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci effettivi, mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno venti giorni prima della data dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere: la data, l’ora, il luogo, l’ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente.
4. L’Assemblea può essere convocata dai Revisori disgiuntamente con le modalità di cui al comma precedente quando nell’espletamento del loro incarico rilevino gravi irregolarità, ovvero quando il Presidente non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo.
5. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipa, per intervento diretto o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di intervento, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Art.25) 1. L’Assemblea straordinaria delibera in merito:
alle modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo;
allo scioglimento dell’Associazione ed alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci effettivi, mediante comunicazione scritta inviata ai soci almeno venti giorni prima della data dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere: la data, l’ora, il luogo, l’ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente.
3. L’Assemblea può essere convocata dai Revisori con le modalità di cui al comma precedente quando il Presidente non ottemperi a quanto disposto dal presente articolo.
4. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se vi partecipano, in proprio o per delega, almeno i due terzi dei soci aventi diritto di intervento, in seconda convocazione almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervento.
Art.26) 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Il Presidente constata la presenza del quorumcostitutivo, la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento, nomina un segretario che ha l’obbligo di redigere il verbale. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono Riassunte nel verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
2. In ogni Assemblea ciascun socio ha diritto al proprio voto e può rappresentare per delega scritta al massimo altri tre soci.
3. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega. La delibera di variazione dello Statuto, di scioglimento dell’Associazione o di esclusione di un socio avviene con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti in proprio o per delega.
Consiglio Direttivo
Art.27) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo. È composto:
dal Presidente dell’Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo;
da un numero di membri da cinque a nove scelti tra i soci effettivi e onorari;
dal Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Padova, o da un suo delegato.
I membri di cui alla lettera b) sono eletti dall’Assemblea; la loro carica ha durata biennale e sono rieleggibili. L’Assemblea deve procedere all’elezione di tali membri entro trenta giorni dalla scadenza del loro mandato.
Art.28) Oltre a quanto previsto dal presente Statuto al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- gestire ed organizzare le attività dell’Associazione;
- curare i rapporti interni tra gli organi dell’Associazione e gli associati;
- curare i rapporti tra l’Associazione e altre istituzioni;
- curare l’aspetto amministrativo e la tesoreria dell’Associazione;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- modificare l’ubicazione della sede sociale;
- curare le relazioni con la stampa e con il pubblico;
- organizzare eventi ed iniziative culturali sulle base delle linee guida espresse
dall’Assemblea dei soci.
Art.29) Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La riunione è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti e se la convocazione è stata inviata per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
Per ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale.
Non sono consentite deleghe.
Le delibere sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art.30) 1. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica quei propri componenti, che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive. Tale disposizione non si applica al membro di cui alla lettera c) dell’articolo 27. La carica di membro del Consiglio Direttivo può venire meno anche per perdita della qualità di socio e per dimissioni, che l'interessato deve inoltrare al Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri di cui alla lettera b) dell’articolo 27, il Consiglio Direttivo entro 15 giorni provvede a sostituirli temporaneamente mediante cooptazione fino a che la prima Assemblea ordinaria validamente convocata nomini i nuovi consiglieri.
3. Nel caso in cui tutti i consiglieri di cui alla lettera b) dell’articolo 27 si dimettano simultaneamente l’intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca senza indugio l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo
Presidente
Art.31) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Oltre alle funzioni e ai poteri attribuitigli dal presente Statuto, al Presidente spetta il compito di promuovere e coordinare l’attività dell’Associazione assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi.
In concomitanza con la delibera di approvazione del bilancio, il Presidente presenta all’Assemblea una relazione sull’andamento dell’Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.
Art.32) È eletto Presidente quel socio effettivo, in possesso di un titolo di studio rilasciato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Padova, che ottiene il maggior numero di voti nell’Assemblea. Il mandato di Presidente è di durata biennale ed è rinnovabile.
L’Assemblea deve procedere all’elezione del Presidente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.
Art.33) Al Presidente si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 30.
Qualora il Presidente dovesse cessare dalle proprie funzioni prima del termine del mandato, decade anche il Consiglio Direttivo, sul quale incombe l’obbligo di convocare entro trenta giorni l’Assemblea dei soci affinché questa nomini il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo. Fino a quando il nuovo Consiglio Direttivo non viene insediato il precedente può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
Art.34) Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente con il compito di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento o in caso di delega espressa.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo il Presidente, il Vice Presidente rappresenta l’Associazione con il limite dell’ordinaria amministrazione.
Collegio dei Revisori
Art.35) L’Assemblea dei soci nomina tre revisori dei conti e due supplenti ai quali è affidato il controllo della gestione amministrativa, della regolarità delle scritture contabili e del bilancio.
I revisori durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Le loro funzioni sono prorogate fino alla nomina dei nuovi revisori.
Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni a norma degli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio preventivo e una sul bilancio consuntivo, che dovranno essere allegate agli stessi.
Disposizioni finali
Art.36) Il Consiglio Direttivo potrà predisporre ed approvare a maggioranza assoluta un Regolamento interno che avrà valore di norma complementare del presente Statuto.
Art.37) Il cambio della sede sociale non costituisce modifica del presente Statuto. Tale cambio deve essere altresì deliberato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Art.38) In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, secondo comma, sono soci effettivi gli studenti, iscritti all’ultimo anno del corso di laurea in Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell’Università di Padova, che fondano l’Associazione ALEP sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Art.39) L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.
Art.40) Qualora tra singoli soci ovvero tra soci e organi dell’Associazione ALEP si verifichino controversie attinenti alla realizzazione dell’oggetto sociale e all’attività amministrativa dell’Associazione medesima, viene costituito un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due vengono designati da ciascuna delle parti contendenti e il restante membro viene nominato di concerto dalle predette parti.
Art.41) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.